Confimi Industria e Confsal: Siglato il primo contratto di lavoro multimanifatturiero

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Confimi Industria e Confsal: Siglato il primo contratto di lavoro multimanifatturiero - Fonte: Adnkronos | Gaeta.it

Un importante passo avanti nel panorama lavorativo italiano è stato compiuto con la firma del primo Contratto di lavoro multimanifatturiero, sottoscritto da Confimi Industria e Confsal. Questa intesa, presentata pubblicamente, si compone di due sezioni distinte che affrontano sia le normative generali sia le specifiche settoriali, progettate per garantire un benessere e una tutela adeguati per i lavoratori in vari contesti produttivi. Le nuove regole, tanto universali quanto adattate ai settori specifici, rappresentano un colloquio tra l’esigenza di flessibilità economica e la necessità di protezione dei diritti dei lavoratori.

Struttura del contratto: normative generali e settoriali

Norme generali

La prima parte del contratto si concentra sulle norme generali, organizzate in tre sezioni fondamentali. Queste norme si propongono di fornire una base comune per la contrattazione collettiva, promuovendo relazioni sindacali collaborative e garantendo che i diritti dei lavoratori siano rispettati in ogni ambito. La Sezione I tratta dell'articolazione della contrattazione collettiva di lavoro, con un focus sulla partecipazione dei lavoratori e sulla libertà sindacale. La Sezione II affronta invece la costituzione e la risoluzione dei rapporti di lavoro, descrivendo le varie tipologie contrattuali e dettagliando le norme specifiche per categorie particolari, come i quadri. Infine, la Sezione III analizza il sistema di tutela e benessere dei lavoratori, includendo politiche attive per il lavoro, diritti legati alla maternità e paternità, e misure a favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Norme settoriali

La seconda parte del contratto approfondisce le normative già delineate nella prima sezione, portando a una specificità settoriale. Queste norme regolano strumenti di bilateralità, profili professionali e inquadramenti, minimi salariali e organizzazione del lavoro in base alle peculiarità di ciascun settore. Tali disposizioni mirano a integrare e arricchire quanto stabilito nella parte generale, con dettagli su aspetti come la sicurezza sul lavoro e le condizioni di organizzazione aziendale. Inoltre, sono inclusi regimi orari e altre caratteristiche che possono influenzare la prestazione lavorativa, contribuendo a una regolamentazione più fine e attenta alle dinamiche del mercato.

I livelli di contrattazione: nazionale e aziendale

La nuova struttura contrattuale prevede due livelli principali di contrattazione: il 1° livello, che è di competenza nazionale, e il 2° livello, che si concentra su specifiche realtà aziendali e, se necessario, su ambiti provinciali. Anche se il punto di riferimento resta il contratto collettivo nazionale, esiste la possibilità di accordi su base territoriale, che possono portare all’introduzione di misure come la retribuzione premiale. Tuttavia, è importante notare che la contrattazione di 2° livello non può comportare condizioni peggiorative rispetto ai contratti superiori, garantendo così una continua protezione per i lavoratori.

Principi fondamentali di una contrattazione di qualità

Una contrattazione di qualità è basata su principi essenziali come inscindibilità, inderogabilità e ultrattività. Il principio dell’inscindibilità stabilisce che le norme contrattuali sono correlate e non possono essere applicate in modo parziale. Inoltre, l'inderogabilità assicura che i contratti individuali di lavoro devono adattarsi alle disposizioni del contratto collettivo, mentre l'ultrattività consente la continuazione degli effetti dei contratti non rinnovati fino a un nuovo accordo. La presenza di questi principi è essenziale per garantire che i diritti dei lavoratori siano sempre rispettati, indipendentemente dalle variazioni in gioco.

Retribuzione e indennità

Il nuovo contratto introduce tabelle salariali con un minimo garantito di 9 euro lordi orari. Questa misura è destinata a proteggere i lavoratori, in linea con l’art. 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione adeguata. Le componenti retributive sono divise tra il T.E.B. e il T.E.G. , che includono diversi elementi come scatti di anzianità e indennità di qualificazione. Quest’ultima premia i lavoratori che raggiungono determinati livelli di studio in relazione alle mansioni svolte, promuovendo un'integrazione tra istruzione e occupazione.

Flessibilità organizzativa e promozione dell’occupazione

Grazie alle nuove norme, si offre una maggiore flessibilità organizzativa che supporta la competizione aziendale e promuove l'occupazione. Sono previsti regimi di lavoro diversificati e programmi orari multiperiodici; alcuni di essi incorporano la possibilità di distribuire le ore di lavoro su 4 giorni. Viene inoltre posta particolare attenzione al ricorso ai contratti a tempo indeterminato, sottolineando l’importanza di incentivare forme di occupazione stabile. Questa flessibilità è progettata per adattarsi alle necessità di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Con la stipula di questo contratto, Confimi Industria e Confsal pongono l’accento sulla necessità di una regolamentazione del lavoro che riconosca non solo le peculiarità del mercato, ma anche i diritti fondamentali e le aspettative dei lavoratori. Un significativo passo avanti nella costruzione di un sistema occupazionale più giusto e inclusivo.

Ultimo aggiornamento il 19 Settembre 2024 da Marco Mintillo

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