Corte di giustizia dell'Unione europea: un dibattito sulla designazione dei Paesi sicuri

Corte di giustizia dell’Unione europea: un dibattito sulla designazione dei Paesi sicuri

La Corte di giustizia dell’Unione europea esamina la trasparenza nella designazione dei Paesi di origine sicuri, sollevando dubbi sulla legittimità del protocollo Italia-Albania e sulla protezione dei richiedenti asilo.
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Corte di giustizia dell'Unione europea: un dibattito sulla designazione dei Paesi sicuri - Gaeta.it

La Corte di giustizia dell’Unione europea è attualmente al centro di una questione legale importante che riguarda la designazione dei Paesi di origine sicuri. L’avvocato generale Richard de la Tour ha presentato oggi le sue conclusioni riguardo a un caso che coinvolge un protocollo tra Italia e Albania, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sull’efficacia del controllo giurisdizionale in materia di protezione internazionale.

La questione della trasparenza nella designazione dei Paesi

L’opinione dell’avvocato generale si concentra sulla necessità di garantire l’accesso alle fonti utilizzate da uno Stato membro per designare un Paese terzo come sicuro. In base alla legislazione dell’Unione europea, è fondamentale che queste informazioni siano disponibili affinché venga garantito un controllo giurisdizionale adeguato. Questo tema è particolarmente rilevante nel contesto del caso di due cittadini del Bangladesh, trasferiti in Albania come parte di un protocollo avviato nel novembre 2023. La loro richiesta di protezione è stata respinta in Italia tramite un procedimento accelerato, con l’argomentazione che il Bangladesh fosse considerato un Paese sicuro.

Il Tribunale ordinario di Roma ha quindi sollevato questioni di legittimità riguardo alla legge nazionale italiana che ha definito il Bangladesh come un Paese di origine sicuro, evidenziando l’assenza di indicazioni sulle fonti informazioni utilizzate per tale designazione. Questa mancanza di trasparenza potrebbe mettere in discussione la validità dei provvedimenti presi.

Gli obblighi giuridici a carico degli Stati membri

A sostegno proprio di questa trasparenza, de la Tour ha affermato che la legislazione di uno Stato membro deve rispettare le direttive europee, in particolare la direttiva 2013/32, che stabilisce i criteri per l’assegnazione dello status di protezione internazionale. In questo contesto, l’avvocato generale ha sottolineato come la salute del diritto dell’Unione imponga che siano messe a disposizione le fonti di informazione necessarie per valutare la legittimità della designazione del Paese terzo come sicuro.

La responsabilità ricade quindi sui giudici nazionali, che devono attingere alle fonti indicate nelle normative europee per verificare se il provvedimento legislativo sia conforme. La chiarezza nelle informazioni è cruciale, poiché l’assenza di dati verificabili potrebbe non solo compromettere l’efficacia della legislazione, ma anche porre a rischio il diritto dei richiedenti asilo di contestare la decisione dinanzi ai tribunali.

Categorie vulnerabili e rischi di persecuzione

Un punto significativo nelle conclusioni di de la Tour è la possibilità per uno Stato membro di designare un Paese terzo come origine sicura, pur facendo riferimento a categorie specifiche di persone potenzialmente a rischio. Questa possibilità è subordinata a una condizione fondamentale: il Paese in questione deve presentare una situazione giuridica e politica favorevole, in grado di garantire a tutti i suoi cittadini una protezione duratura da persecuzioni o violazioni significative.

L’avvocato generale ha avvertito che è essenziale, per gli Stati membri, escludere esplicitamente dall’applicazione della presunzione di sicurezza connessa al concetto di Paese di origine sicuro quelle categorie di individui che potrebbero trovarsi in situazioni vulnerabili. Ciò implica la creazione di un sistema di protezione che tenga conto delle specifiche condizioni di rischio di tali gruppi, garantendo così una valutazione equa e bilanciata.

Le conclusioni di de la Tour, sebbene pesanti d’importanza, non sono vincolanti per la Corte di giustizia, che si esprimerà su questa questione in un secondo momento. La situazione rimane in evoluzione e continuerà a essere monitorata da esperti e osservatori nel campo dei diritti umani e dell’accoglienza.

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