Il recente pronunciamento del Tribunale amministrativo dell’Emilia-Romagna ha visto respinti i ricorsi presentati da Vittorio La Porta, dirigente sindacale del sindacato Nsc. La Porta aveva impugnato i provvedimenti emessi dal comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, cercando la sospensione della loro efficacia. I dettagli di questa controversia evidenziano questioni legate ai diritti dei lavoratori e alle modalità di gestione delle richieste di assistenza legate alla salute.
La vicenda di Vittorio La Porta e il suo trasferimento
Vittorio La Porta, attualmente assegnato al nucleo investigativo di Ravenna, ha formalizzato una richiesta di esonero dal lavoro notturno, giustificata come necessaria per prestare assistenza alla compagna affetta da una grave malattia, in base alla normativa prevista dalla legge 104. A suo parere, il rigetto della domanda e il successivo trasferimento all’ufficio comando, sezione amministrativa, come capo sezione amministrazione, costituivano violazioni dei propri diritti.
Durante l’udienza celebratasi recentemente, il tribunale ha ascoltato le argomentazioni presentate da La Porta e dalla sua equipe legale, guidata dall’avvocato Manuel Carvello, che ha messo in evidenza la necessità di garantire il supporto richiesto dalla legge 104. Tuttavia, il Tar, presieduto da Paolo Carpentieri e con la consulenza del consigliere estensore Paolo Amovilli, ha valutato le richieste di La Porta e ha ritenuto che il trasferimento non fosse in contrasto con quanto esposto nel ricorso.
Il tribunale ha concluso che, stante la nuova posizione che La Porta ricopre, non vi fossero le ragioni urgenti per accogliere le necessità di protezione avanzate dalla difesa, in particolare poiché il nuovo incarico prevede turni di lavoro diurni, escludendo le difficoltà del lavoro notturno.
Il contesto sindacale e le valutazioni del Tar
Durante il processo, è emersa una questione importante relativa alla consultazione dei sindacati nella gestione delle richieste di trasferimento e delle altre questioni del personale. Una delegazione del sindacato ha partecipato all’udienza, manifestando preoccupazioni riguardo alla mancata interpellanza prima dell’adozione dei provvedimenti nei confronti di La Porta.
Il Tar ha richiamato in causa un precedente caso, un’ordinanza emessa all’inizio di settembre, nella quale si era discusso di un ricorso presentato dall’Usic, che aveva lamentato il carattere antisindacale di un trasferimento. Dai giudici è emersa la considerazione che l’intesa con il sindacato risulti necessaria solo nel caso in cui il trasferimento riguardi il sindacalista verso un’altra regione.
In questo specifico contesto, la sede di assegnazione di La Porta non risultava comportare una lesione delle sue prerogative sindacali, poiché la funzione di rappresentante sindacale sarebbe stata mantenuta nella stessa località . La dinamicità della questione ha sollevato interrogativi sulla gestione delle relazioni sindacali e sui protocolli attinenti ai trasferimenti del personale.
Il pronunciamento lascia aperte alcune questioni relative all’interazione tra diritti dei lavoratori e procedure organizzative delle forze dell’ordine, chiarendo al contempo i margini di manovra delle istituzioni nel periodico rivedere le scelte operative e organizzative.