Le recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno portato alla luce un’importante questione legata alla revisione del processo sulla strage di Erba, coinvolgendo l’ex sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser. La decisione in merito alla sua richiesta di revisione è stata categoricamente definita inammissibile, a seguito della cessazione della materia del contendere avvenuta con il suo pensionamento lo scorso agosto.
La richiesta di revisione del processo
Cuno Tarfusser aveva presentato una richiesta di revisione del procedimento relativo alla condanna di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, protagonisti di un crimine che ha scosso profondamente l’Italia. Tuttavia, nel mietere questa richiesta, Tarfusser ha commesso delle irregolarità significative, che sono risultate determinanti per l’esito della sua domanda. La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, infatti, lo ha colpito con una censura per la violazione delle procedure stabilite riguardanti l’organizzazione del suo ufficio.
Secondo quanto affermato dalla Corte, Tarfusser ha trattato il procedimento di revisione senza la necessaria delega del Procuratore generale e, cosa ancor più grave, ha intrapreso contatti diretti con i difensori degli imputati, azioni che si sono tradotte in violazione delle linee guida stabilite. La mancanza di comunicazione con i vertici della Procura ha rappresentato un altro elemento di criticità nella valutazione del suo operato.
La posizione del Procuratore generale
Il Procuratore generale, nella sua memoria, ha sottolineato la necessità di dichiarare cessata la materia del contendere, proprio a causa della cessazione del rapporto lavorativo di Tarfusser con il magistrato. La difesa, invece, ha insistito su un chiarimento della questione, per tutelare il buon nome professionale dell’ex magistrato, il quale vanta un lungo percorso privo di macchie disciplinari.
I giudici delle Sezioni Unite, tuttavia, hanno affermato che un interesse di natura morale non può giustificare la prosecuzione del giudizio disciplinare, considerati i fatti connessi alla mancanza di adesione alle normative stabilite. La decisione di non accogliere il ricorso è stata presa tenendo conto del fatto che la sanzione inflitta a Tarfusser non richiede un accertamento definitivo della legittimità , essendo una censura dalla validità solo futura.
Le irregolarità riscontrate nella condotta di Tarfusser
Molto più che una semplice violazione procedurale, la condotta di Tarfusser è stata considerata di particolare gravità dai giudici. Egli ha trattato il caso di revisione senza i dovuti permessi e in assenza di qualsiasi consenso da parte della direzione della Procura. Le tempistiche delle sue azioni sono risultate particolarmente problematiche, poiché ha depositato l’istanza di revisione nonostante l’assenza di un riscontro chiaro sul suo operato. La mancanza di comunicazione con l’Avvocato generale, il quale si occupava delle istanze di revisione, ha ulteriormente aggravato la situazione.
La trascuratezza nell’informare i vertici della Procura riguardo ai documenti e alle perizie ricevute ha evidenziato una mancanza di collaborazione e trasparenza, elementi fondamentali per un corretto funzionamento delle strutture giudiziarie. La tempestività nella richiesta di un incontro con il Procuratore, che non si è mai concretizzato, ha ulteriormente sottolineato le problematiche strutturali che affliggevano Tarfusser nei suoi ultimi atti professionali.
La posizione della Corte
Con la sentenza depositata recentemente, le Sezioni Unite hanno respinto la richiesta di Tarfusser, dichiarando inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Il passo indietro fatto da Tarfusser, che si è ritirato dal servizio, ha chiaramente influenzato la decisione finale dei giudici. I giudici hanno chiarito che non esiste un interesse legittimo a proseguire il dibattimento, dato che la sanzione imposta opera esclusivamente in futuro e non ha effetti retroattivi nel contesto di una carriera ormai conclusa.