La Cassazione conferma legittimità di Armando Mancini, ex direttore generale della Asl di Pescara

La Cassazione conferma legittimità di Armando Mancini, ex direttore generale della Asl di Pescara

La Cassazione conferma la legittimità dell’ex direttore generale della Asl di Pescara, Armando Mancini, annullando la revoca del suo incarico e sollevando dubbi sulle valutazioni della Regione Abruzzo.
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La Cassazione conferma legittimità di Armando Mancini, ex direttore generale della Asl di Pescara - Gaeta.it

Un importante verdetto della Cassazione ha stabilito la legittimità del comportamento dell’ex direttore generale della Asl di Pescara, Armando Mancini. Con la sentenza n. 127/2025, la Corte suprema italiana ha rigettato il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo, confermando quanto già pronunciato dal Tribunale di Pescara e dalla Corte d’Appello dell’Aquila. La decisione segna una tappa significativa nella controversia legale che ha avuto inizio con la rimozione di Mancini nel 2019.

Il contesto della revoca e le accuse

La revoca dell’incarico a Armando Mancini è avvenuta dopo l’insediamento della giunta regionale di centrodestra. La Regione Abruzzo aveva motivato la decisione con il presunto mancato raggiungimento degli obiettivi di salute e del funzionamento dei servizi sanitari durante il periodo da lui diretto, dal 2016 al 2019. Le contestazioni riguardavano principalmente le performance della sanità locale, con l’accusa che Mancini non avesse rispettato quegli standard di eccellenza attesi.

Tuttavia, proseguendo nel suo percorso legale, Mancini aveva contestato la validità delle motivazioni che avevano portato alla sua decadenza. In primo luogo, aveva affermato che le valutazioni eseguite dalla Regione non fossero trasparenti e fossero basate su criteri discutibili. In quest’ottica, il ricorso si era concentrato sull’inopportunità della revoca, sugli eventuali danni subiti e sul diritto di ricevere il compenso che gli sarebbe spettato fino alla scadenza naturale del contratto.

Le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello

Il Tribunale di Pescara, chiamato a decidere sul caso, ha accolto integralmente il ricorso presentato da Mancini. Il giudice ha riconosciuto che la revoca era avvenuta in modo illegittimo, determinando così un risarcimento per l’ex direttore. Questo risarcimento corrispondeva agli emolumenti che Mancini avrebbe percepito sino alla scadenza prevista del suo contratto. La sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila, in un segnale chiaro di sostegno alla posizione di Mancini.

Le decisioni giudiziarie avevano messo in luce la necessità di garantire che le valutazioni effettuate su figure di così alta responsabilità nel settore pubblico siano effettuate con la massima oggettività e trasparenza. La situazione aveva sollevato interrogativi sull’operato della Regione nel determinare l’efficacia dei dirigenti e il contributo alla salute pubblica.

Sentenza della Cassazione e rilevazioni sulla valutazione degli obiettivi

Con la sentenza n. 127/2025, la Cassazione ha chiuso definitivamente la vicenda, ratificando le decisioni precedenti. I giudici hanno analizzato il calcolo presentato dalla Regione e hanno messo in evidenza molte “incongruenze” nella valutazione degli obiettivi di salute dichiarati come non raggiunti. È stata sottolineata l’assenza di criteri chiari e comprensibili, rendendo il metodo di valutazione impiegato “oscurato e indecifrabile”. La Corte ha messo in evidenza che, di conseguenza, i risultati ottenuti apparivano “di dubbia attendibilità”.

La sentenza ha avuto un impatto significativo non solo sulla carriera di Mancini, ma anche sulla percezione della sanità pubblica in Abruzzo e sull’operato della Regione. La questione ha alimentato un dibattito più ampio sull’importanza delle valutazioni e degli standard di servizio nel settore sanitario, evidenziando la necessità di un sistema più rigoroso per monitorare il rendimento dei dirigenti pubblici. La questione resta ora al centro dell’attenzione, con interrogativi su come la Regione gestirà tali dinamiche in futuro.

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