La sentenza numero 62 della Corte costituzionale, depositata nel 2025, ha dichiarato illegittimo un divieto imposto dalla Regione Calabria che vietava alle imprese funebri di svolgere attività di noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili. La decisione riguarda un articolo della legge regionale 48 del 2019, modificato dalla legge 38 del 2023, con cui si limitava l’accesso delle imprese funebri a questo servizio specifico, ritenuto in contrasto con la Costituzione. Il provvedimento era già stato criticato dal TAR Calabria ed è stato ora ribaltato dalla Consulta.
I dettagli della normativa regionale e il divieto imposto alle imprese funebri
Nel 2019 la Regione Calabria approvò la legge numero 48 che regolava la materia funeraria e la polizia mortuaria. Successivamente, nel 2023, la legge numero 38 apportò modifiche introducendo, tra le altre, una norma che vietava espressamente alle imprese funebri di fornire il servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili. Questo tipo di trasporto non riguarda il soccorso in emergenza ma trasferimenti programmati di pazienti, una distinzione che ha rilevanza sul piano costituzionale.
Il divieto mirava a escludere le imprese funebri da un segmento del mercato che, fino a quel momento, poteva essere presidiato anche attraverso il servizio Ncc di ambulanza. Le ragioni dietro questa scelta politica regionale sono state oggetto di contestazioni, soprattutto per la presunta interferenza con la concorrenza e la libertà di iniziativa economica sancite dalla Costituzione italiana.
Le motivazioni della corte costituzionale sull’illegittimità del divieto
La Corte costituzionale ha affrontato il tema concentrandosi sull’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La Regione, infatti, poteva legiferare solo nell’ambito della tutela della salute, materia di legislazione concorrente. Il divieto alle imprese funebri di operare nel noleggio con conducente di ambulanza per trasporti non urgenti ha superato questa competenza, creando un ostacolo ingiustificato alla concorrenza.
I giudici hanno sottolineato come la norma regionale, sebbene formulata nell’ambito di una legge sulla polizia mortuaria, si spingesse oltre il necessario per tutelare la salute pubblica. Al contrario, quello era un intervento diretto a limitare il mercato, impedendo alle imprese funebri di offrire il servizio Ncc in questione e limitando quindi la libertà di impresa.
La differenza tra trasporto di soccorso e trasporto programmato secondo la corte
La sentenza specifica che la distinzione tra trasporto di soccorso e trasporto programmato è centrale nell’analisi. Nel primo caso, il divieto alle imprese funebri trova giustificazione nella tutela della salute e del benessere psicologico dei pazienti e delle loro famiglie, situazioni che richiedono cure urgenti e particolari attenzioni.
Diversa è la questione per i trasporti non urgenti, quelli programmati tramite Ncc: il divieto regionale non mira a proteggere un interesse pubblico legato alla salute, ma interferisce con la concorrenza del mercato. La Corte ha giudicato questa limitazione come priva di fondamento in ambito sanitario e quindi incostituzionale, perché ostacola ingiustificatamente le imprese e riduce le possibilità di scelta da parte dei cittadini.
Conseguenze della sentenza sulla normativa calabrese e il mercato dei trasporti sanitari
La Corte ha dichiarato illegittimo anche il divieto che impediva a chi svolge solo il servizio Ncc di ambulanza non urgente di esercitare attività funebre. Questa misura, collegata al primo divieto, è stata definita anch’essa fuori dalla competenza regionale.
La decisione riapre quindi il mercato del noleggio con conducente di ambulanze per trasporti programmati alle imprese funebri in Calabria. Ciò implica una ridefinizione della normativa vigente e una possibile modifica degli assetti imprenditoriali. Le imprese funebri interessate potranno riprendere servizi precedentemente bloccati, mentre le autorità regionali dovranno adeguare le normative alle indicazioni della Corte.
Il pronunciamento segna un passo rilevante nella regolamentazione dei servizi di trasporto sanitario non urgente e nella salvaguardia delle regole di concorrenza a livello locale, riaffermando i limiti delle competenze regionali rispetto allo Stato.