Le recenti modifiche alle normative riguardanti le comunicazioni tra venditori e clienti hanno introdotto nuove garanzie e tassative procedure. Queste disposizioni mirano a migliorare la trasparenza e la sicurezza per i consumatori, stabilendo chiaramente come e su quale supporto devono avvenire le comunicazioni ufficiali. Ogni cliente ha ora il diritto di scegliere il formato in cui ricevere le informazioni relative ai contratti.
Scelta del supporto durevole per le comunicazioni
Adesso i clienti hanno l’opportunità di selezionare il supporto su cui preferiscono ricevere le comunicazioni. Questo aspetto è ben delineato nelle nuove normative. Hernella, se un cliente opta per ricevere le informazioni tramite e-mail, il venditore è obbligato a rispettare questa scelta. Tale modifica rende esplicito un principio già presente nel Codice del consumo, ma con l’aggiornamento delle regole, diventa ora un obbligo formale per i venditori.
Il concetto di “supporto durevole” fa riferimento a qualsiasi mezzo che permetta al cliente di conservare le informazioni ricevute in modo da poterle consultare in futuro, come e-mail, posta cartacea o messaggi di testo. Le comunicazioni devono essere chiaramente distinte da altre comunicazioni promozionali o pubblicitarie. Questo è particolarmente rilevante per evitare confusioni e garantire che il cliente riceva solo le informazioni necessarie riguardanti il contratto.
A partire dal 1° gennaio, tutte le comunicazioni relative a variazioni contrattuali dovranno essere inviate sul supporto scelto e approvato dal cliente. È quindi essenziale che il venditore raccolga chiaramente le preferenze del cliente riguardo al formato di comunicazione e ne garantisca il rispetto.
Responsabilità del venditore nella ricezione delle comunicazioni
Un aspetto cruciale è rappresentato dalla responsabilità del venditore nel garantire che il cliente riceva effettivamente tutte le comunicazioni importanti. Se un cliente non controlla frequentemente il telefono, la normativa impone che le informazioni vengano inviate in modo tale da essere ricevute. Le comunicazioni devono essere chiare e facili da distinguere da eventuali altre notifiche, come offerte, per assicurare che l’attenzione del cliente sia concentrata solo sulle informazioni pertinenti al contratto.
In caso di mancanza di ricevuta o dubbi sulla ricezione delle comunicazioni, il venditore è tenuto a dimostrare che le informazioni siano state inviate correttamente. Ciò implica documentare le modalità di invio e, se necessario, fornire prove della presa visione da parte del cliente. Le norme suggeriscono che queste pratiche non solo tutelano il cliente, ma forniscono anche maggiore sicurezza e professionalità nei rapporti tra venditore e consumatore.
Dichiarazione di disconoscimento del contratto
Quando un cliente percepisce di non aver accettato un contratto, ha il diritto di tutelarsi. I venditori hanno l’obbligo di osservare il Codice di condotta commerciale. Di conseguenza, se un cliente non riconosce un contratto, può presentare una segnalazione all’Autorità competente e, nel caso di controversie, richiedere l’intervento del Servizio Conciliazione dell’Areta.
Questa procedura è fondamentale per garantire che i diritti del consumatore siano tutelati. Nel contesto di vendite effettuate tramite call center o venditori di zona, i venditori restano responsabili delle azioni di questi soggetti, e i clienti hanno quindi la possibilità di procedere in modo formale per risolvere eventuali malintesi.
Richiesta di annullamento di contratti non consensuali
Qualora un contratto sia stato siglato senza il consenso esplicito del cliente, quest’ultimo ha la facoltà di richiederne l’annullamento. In questo caso, il venditore deve fornire la prova del consenso del cliente, come indicato dagli aggiornamenti normativi. L’invio di un reclamo scritto al fornitore è il primo passo per documentare la problematica e avviare il processo di annullamento.
La norma in questione, l’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo, chiarisce i diritti del cliente, che ha diritto a non pagare per una fornitura che non ha richiesto. Questo aspetto rappresenta una vera e propria salvaguardia per tutti coloro che si trovano in situazioni di dubbio riguardo alla legittimità del contratto stipulato.
Rischio di interruzione delle forniture: un’eccessiva preoccupazione?
Infine, molti clienti si trovano spesso a fronteggiare minacce di interruzione della fornitura di energia elettrica e gas da parte di alcuni call center. È importante sottolineare che nessun cliente rimarrà senza fornitura se non per decisioni volontarie, come una disattivazione richiesta dal cliente stesso. Alcuni call center, però, potrebbero affermare il contrario per intimorire i consumatori.
L’ente regolatore garantisce che le forniture essenziali non possano essere interrotte arbitrariamente, fornendo una rete di protezione ai clienti. I venditori devono rispettare rigorosamente tali regole e le normative vigenti, mantenendo un comportamento trasparente e rispettoso nei confronti dei consumatori.
Ultimo aggiornamento il 23 Novembre 2024 da Marco Mintillo