Un imprenditore di Fondi ha ottenuto una significativa vittoria in tribunale contro la Ibs Banca di San Marino e l’intermediario finanziario Massimo P. dopo una lunga disputa legale. La vicenda riguarda un investimento di 2,6 milioni di euro affidato all’intermediario, successivamente richiesto dalla banca per essere restituito in quanto l’intermediario operava in modo non autorizzato. La Corte d’appello di Roma, con a capo il Presidente Diego Pinto, ha emesso una sentenza favorevole all’investitore, su richiesta del suo avvocato Erika Poccia.
RISPARMIO MILIONARIO PER L’IMPRENDITORE
L’imprenditore di Fondi ha evitato di dover restituire circa 2,6 milioni di euro alla banca di San Marino grazie alla sentenza emessa dalla Corte d’appello. La vicenda ha avuto inizio nel 2006, quando l’imprenditore aveva dato mandato all’intermediario finanziario di investire l’ingente somma in titoli azionari. Tuttavia, successivamente emersero irregolarità durante un’ispezione del mediatore nel 2008, portando la banca a richiedere il rimborso totale delle somme investite.
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nonostante un decreto ingiuntivo a favore della banca emesso dal Tribunale di Latina, l’imprenditore ha fatto opposizione e ha ottenuto ragione. Tuttavia, la Banca di San Marino ha impugnato la decisione di primo grado. La Corte d’Appello ha poi dichiarato nulli tutti gli ordini di investimento per l’intero importo di 2,6 milioni di euro, poiché effettuati da un intermediario non autorizzato nel mercato finanziario.
ASPETTI LEGALI E INNOVAZIONE GIURIDICA
Il procedimento legale è stato complesso dato che gli investimenti erano stati effettuati sul mercato borsistico statunitense e la legge sammarinese è stata applicata anziché quella italiana. La sentenza è stata innovativa in quanto ha stabilito che ogni ordine borsistico, all’interno di un complesso rapporto di investimento, può essere annullato indipendentemente dalla validità degli altri ordini. Questa decisione rappresenta un distacco da precedenti giuridici, inclusi quelli di legittimità .